Linkiesta

Jobs Act

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Articolo 1
Entro un anno, ogni amministrazione pubblica o ente a partecipazione pubblica dovrà predisporre una griglia degli standard minimi di qualità dei servizi offerti. A partire dall’anno successivo, ogni utente che riceverà servizi al di sotto degli standard minimi di qualità avrà diritto a un voucher che potrà portare a detrazione del reddito imponibile nel successivo anno fiscale. Un apposito decreto attuativo stabilirà l’ammontare del voucher per tipologia di servizio.

Articolo 2
Quando il sistema dei voucher di cui all’Articolo 1 sarà operativo e la qualità dei servizi avrà un effetto diretto sull’ammontare di imposte pagate dai cittadini, la lotta all’evasione si doterà di nuovi strumenti operativi. A ogni contribuente sarà fatto obbligo di dichiarare il proprio stato patrimoniale nella dichiarazione dei redditi. Qualsiasi banca dati in possesso delle amministrazioni pubbliche, sotto rigidi protocolli di protezione delle informazioni da usi fraudolenti, verrà opportunamente incrociata per ricostruire flussi patrimoniali e di reddito. Allo stesso tempo, però, ogni imposta sugli immobili pagata potrà essere portata a detrazione del reddito imponibile.

Articolo 3
È fatto divieto a qualsiasi organo pubblico o ente territoriale di imporre limiti temporali per la realizzazione dei “saldi di fine stagione”. Qualsiasi ditta o esercente può scegliere il prezzo ritenuto ottimale quando vuole, dove vuole, come vuole.

Articolo 4
Con decreto speciale, si procederà alla privatizzazione della gestione del sito e dell’utilizzo del marchio di “Ostia Antica”. In barba a qualsivoglia trattato internazionale, sarà fatta precisa menzione nel decreto che l’affidamento ventennale della gestione del sito e del marchio dovrà essere aperta a ditte statunitensi. La gara di affidamento dovrà prevedere un piano preciso di investimenti da parte dell’affidatario per la manutenzione e la rivalutazione del sito. Tuttavia, l’affidante non potrà imporre nessun vincolo sulla pacchianeria del merchandising o delle strategie di marketing.

Articolo 5
È istituita la regola del 3 per mille, in base alla quale per ogni 1.000 euro di spesa pubblica 3 euro dovranno essere affidati a una rigorosa valutazione dei suoi effetti in termini di efficienza e di equità. La valutazione dovrà essere affidata mediante bandi internazionali, volti a garantire che vengano seguiti standard di valutazione alla frontiera della ricerca scientifica.

Disposizioni finali
Si scherza. Ma non tanto.

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